Anche il tradimento platonico può causare l’addebito della separazione. Le cosiddette “corna” non devono essere necessariamente reali per costituire motivo di rottura per una coppia di coniugi portandoli al divorzio. Basta una relazione intrecciata virtualmente e condita da semplici messaggi. E’ quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione chiamata a giudicare il caso di una moglie scoperta a intrattenere una relazione extraconiugale virtuale priva di contatto fisico. “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. Questo quello che si legge (si fa riferimento ad un articolo del codice civile in cui si parla del dovere alla fedeltà reciproca, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione). Quello che la Corte mira a tutelare è la dignità del partner, che rischia di essere compromessa a causa del comportamento sospetto del compagno o della compagna, tale da diffondere concretamente il dubbio e i sospetti che sussista un’effettiva infedeltà, indipendente da una consumazione carnale.